Le cadute dell'alto e la sicurezza del lavoro in quota
Sito dedicato all'approfondimento della normativa e della tecnica di prevenzione e protezione dei lavoratori lontano dal suolo
Le cadute dall’alto hanno quasi sempre conseguenze gravi. Il settore delle costruzioni, in particolare, è quello caratterizzato dal maggior numero di infortuni mortali conseguenti a cadute dall'alto connesse con l'effettuazione di lavori in quota. Un’esposizione al rischio per la salute e la sicurezza per il lavoratore particolarmente elevata si ha per i lavoratori che operano sui tetti. Da questo nasce la necessità di adottare, anche per lavori di breve durata, adeguate misure di prevenzione e protezione della sicurezza degli operatori.
Il datore di lavoro deve provvedere all’analisi dei pericoli presenti sul luogo di lavoro e alla redazione del documento di valutazione del rischio, nel quale deve inserire tutte le misure individuate per l’eliminazione dello stesso.
Il rischio può essere eliminato e/o ridotto attraverso, in ordine di priorità:
- l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e di protezione a carattere organizzativo;
- l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione a carattere tecnico;
- l’individuazione e l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva;
- l’aggiornamento di misure e di sistemi di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e all’evoluzione della tecnica;
- l’individuazione e l’adozione dei DPI.
Quindi, l’obbligo del ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) subentra, a seguito dell’analisi del rischio, solo quando, dopo aver dato priorità alle misure di protezione collettiva, queste da sole non bastino a evitare o a ridurre sufficientemente i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, confermando quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 626/1994, deve essere data la precedenza alle misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva; solo quando si è in presenza di rischi residui si dovrà procedere con l’adozione di dispositivi di protezione individuale.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
In particolare, per quanto riguarda il lavoro sui tetti, nel sito sono illustrate le caratteristiche dei dispositivi collettivi di protezione dei bordi - reti di sicurezza, parapetti provvisori, sistemi combinati - l’utilizzo dei quali contribuisce notevolmente alla riduzione dell’elevato livello di rischio presente durante l’effettuazione dei lavori in quota.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualora l'entità del rischio residuo renda necessaria l'adozione di DPI, risulta cruciale una corretta scelta del sistema anticaduta da adottare, sia esso un sistema di arresto caduta (che limita la caduta nel vuoto del lavoratore in uno spazio breve) o un sistema di prevenzione caduta (detto anche "a caduta impedita": è un sistema anticaduta progettato per prevenire / impedire la possibilità di cadere oltre il bordo).
LA SCELTA DEL SISTEMA ANTICADUTA DEVE ESSERE ATTENTAMENTE VALUTATA potendo, se errata, essere inefficace o addirittura aggravare il rischio per l'operatore con conseguenze gravi / mortali.
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO UNI EN 795
I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto devono essere collegati a punti (o linee) di ancoraggio sicuri che possono essere ritenuti tali solo se realizzati conformemente alla normativa UNI EN 795.
La norma tecnica UNI EN 795 classifica gli ancoraggi in classi differenti:
- A1 Strutturale per superfici orizzontali, verticali ed inclinate
- A2 Strutturale per tetti inclinati
- B Provvisorio trasportabile
- C Linea di ancoraggio flessibile orizzontale (α≤15°) - detta impropriamente linea vita
- D Rotaia di ancoraggio rigida orizzontale
- E Corpo morto per superfici orizzontali (α≤5°)
