Leggi regionali
Prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto negli impianti normativi locali
REGOLAMENTO LOCALE REGIONE TOSCANA
Alcuni enti locali forniscono esempi virtuosi di integrazione della legislazione nazionale con l'emanazione, come nel caso della Regione Toscana, regolamenti locali che definiscono istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi, riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive sono integrate da un elaborato tecnico della copertura che contiene:
- gli elaborati grafici relativi all’opera da eseguire;
- a relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali;
- la relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato;
- la certificazione del produttore
- la dichiarazione di conformità dell’installatore
- il manuale d’uso e il programma di manutenzione dei dispositivi e/o delle attrezzature impiegate.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005, n. 62/R Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Fonte: Sito Internet Rete dei Servizi della Regione Toscana - www.rete.toscana.it
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64 Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie. Fonte: Sito Internet Rete dei Servizi della Regione Toscana - www.rete.toscana.it
REGOLAMENTO LOCALE REGIONE LIGURIA
Il 15 febbriaio 2010 anche la Regione Liguria ha emanato una legge avente il fine di prevenire i rischi d'infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili.
La norma stabilisce che "Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall'alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795".
La legge, inoltre, prevede che “il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da un'apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori,in cui, oltre ad un elaborato planimetrico, contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l'indicazione dell'accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell'autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all'interno delle linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.Il responsabile dei lavori dovrà attestare nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio sia correttamente installati e regolarmente utilizzati”.
LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5 Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Fonte: Bollettino Ufficiale Regione Liguria 17 febbraio 2010, 2
