Normativa nazionale
Prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto dopo l'introduzione del Testo Unico 81 2008
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO LEGISLATIVO 81 - 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.
